Definizioni secondo il Decreto Legislativo 39/2013:
Per inconferibilità si intende il divieto a conferire incarichi a:
- coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
- coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi
- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
Per incompatibilità si intende l'obbligo per l'incaricato di scegliere, a pena di decadenza, entro 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e:
- l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
- lo svolgimento di attività professionali;
- l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.