Definizioni secondo il Decreto Legislativo 39/2013:

Per inconferibilità si intende il divieto a conferire incarichi a:

  1. coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
  2. coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi
  3. a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per incompatibilità si intende l'obbligo per l'incaricato di scegliere, a pena di decadenza, entro 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e:

  1. l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
  2. lo svolgimento di attività professionali;
  3. l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

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