Definizioni secondo il Decreto Legislativo 39/2013:

Per inconferibilità si intende il divieto a conferire incarichi a:

  1. coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
  2. coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi
  3. a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

La pubblicazione dell'autocertificazione di insussistenza di cause di inconferibilità avviene entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico.

Per incompatibilità si intende l'obbligo per l'incaricato di scegliere, a pena di decadenza, entro 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e:

  1. l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
  2. lo svolgimento di attività professionali;
  3. l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

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