AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID -19
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con Ordinanza n. 11, in data odierna, il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, ha disposto: con decorrenza 28 marzo 2021 e fino al 4 aprile 2021, al territorio comunale di Pomarico, si applicano le disposizioni del capo V - Misure di contenimento del contagio - relative alla Zona rossa, previste dall'articolo 38, all'articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Per la zona rossa, il DPCM del 2 marzo, dispone quanto segue:
. è vietato ogni spostamento all'interno del comune e della regione, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
. l'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro;• l'attività sportiva è consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
. scuola: tutte le attività si svolgono con didattica a distanza, chiusi nidi e scuole dell'infanzia;
. mercato solamente generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
. chiuse le attività commerciali al dettaglio (negozi), ad esclusione dei generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e articoli di prima necessità (allegato 23 dpcm);
- chiusi i ristoranti. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. E' vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto; l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà avvisare il cliente di tale obbligo. Gli esercizi commerciali devono esporre all'esterno un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale;
. chiusi bar, caffetterie e similari. L'asporto è consentito fino alle ore 18. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. E' vietata la consumazione di cibi e bevande sui posto; l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà avvisare il cliente di tale obbligo. Gli esercizi commerciali devono esporre all'esterno un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale;
- chiusi parrucchieri, estetisti, attività dei servizi alla persona (aperte: lavanderia • servizi di pompe funebri e attività connesse);
- chiuse sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
- chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUDDETTE, COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI SANZIONI:
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35, in caso di reteirata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
PER LA SALVAGIARDIA DELLA SALUTE DI TUTTI, I CITTADINI SONO INVITATI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE.
Pomarico, lì 27 marzo 2021