ORDINANZA N. 79/2020

 

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente - Chiusura temporanea scuole.

IL SINDACO

 

VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020, convertito in legge 25/09/2020, n. 124 rubricato "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/09/2020, il decreto­ legge 2 dicembre 2020, i DD.PP.CC.MM. 25 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3

dicembre 2020.

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale registra un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti settimane.

RILEVATO, in particolare, che secondo le comunicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, nei giorni scorsi:

  • sono stati registrati molteplici casi di soggetti positivi al contagio da Covid-19 attualmente posti in quarantena;
  • è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare per i rispettivi nuclei familiari e l'effettuazione del relativo tampone naso faringeo;
  • sono in corso le attività di mappatura dei contatti intrattenuti da detti soggetti positivi al fine di individuare coloro da sottoporre all'effettuazione dei relativi controlli sanitari.

DATO ATTO che, è stata valutata la necessità di adottare nel territorio comunale le misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con efficacia circoscritta al tempo necessario al completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio.

CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone,

nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una rinomata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio.

CONSIDERATO che, per assicurare in sicurezza lo svolgimento di regolare attività didattica presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio, è necessario effettuare una approfondita disinfezione e sanificazione dei locali e contestualmente avviare lo screening per tamponi rapidi di tutto il personale docente, del personale ATA e del personale amministrativo della scuola, nonchè degli alunni delle scuole medesime.

DATO ATIO, in via cautelativa, che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e I'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione de11a malattia infettiva da COVID-19.

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di stabilire misure temporanee finalizzate prevenire il rischio di contagio e a limitare occasioni di assembramento. VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione de1l'epidemia in corso.

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto. 2000, n. 267, il quale stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

DATO ATTO che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta  dal Responsabile del Settore AA.GG. e Politiche Sociali, . in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n°

267/2000, nonchè le ragioni sanitarie accertate ed i.p ericoli concreti.

ORDINA

 

Con decorrenza 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:

  1. La chiusura degli istituti scolastici - ad eccezione della Scuola dell'Infanzia - presenti sul territorio comunale e una approfondita disinfezione e sanificazione dei locali e, contestualmente, avviare lo screening per tamponi rapidi di tutto il personale docente, del personale ATA e del personale amministrativo della scuola, nonchè degli alunni delle scuole medesime.
  1. Il Dirigente Scolastico è onerato di predisporre apposito servizio per rendere possibile l'accesso del personale incaricato di effettuare la sanificazione.

 

AVVERTE CHE

 

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto  costituisca  più  grave   reato, fermo     quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza, è, altresì,

soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

 

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Pomarico.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

  • Prefettura di Matera;
  • Presidente Giunta Regionale di Basilicata;
  • Comando Stazione Carabinieri di Pomarico;
  • Dirigente Istituto Comprensivo Statale di Miglianico;
  • Comando Polizia Locale.
  • ali'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera.

INFORMA CHE

 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, ai sensi del D. Lgs. 02/07/201O, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza  dello  stesso  provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Pomarico.

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Rag. Antonio Ferrandina, Responsabile del Settore AA.GG. e Politiche Sociali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 08 dicembre 2020

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