COMUNE DI POMARICO
Provincia di Matera
AVVISO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO Fari. 27 della legge 23/12/1998, n. 448 che prevede interventi destinati alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo da parte dei Comuni in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che adempiono l’obbligo scolastico, nonché degli studenti della scuola superiore che presentino i medesimi requisiti;
VISTO il DPCM 5.8.1999 n. 320 come modificato e integrato dal successivo DPCM 4.7.2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
VISTA la legge 296/2006 che innalza l’obbligo d’istruzione fino al sedicesimo anno di età;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 750 del 03.11.2020, ad oggetto “Articolo 27 - Legge n. 448/98- Avviso pubblico “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche. Anno scolastico 2020/2021”:
AVVISA
Art. 1 - Spese ammesse al contributo:
- Il contributo può essere concesso per l'acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione alfanno scolastico 2020/2021 :
- Possono essere acquistati:
(tipologia "A")
- Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola,
ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi-in fìrailie..per i non vedenti);
- 1 libri, gli elaborati e gli ausili di cui al punto precedente possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di formato;
(tipologia ”B")
- Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo ...) fino a un max di € 200.00
- In caso di acquisto di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo;
- Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico, cancelleria, calcolatrici..)
- La misura massima del benefìcio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca prot. n. 781/2013.
- Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;
Art. 2 - Requisiti di ammissione
- Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed avente il domicilio fiscale in Italia;
- Il richiedente deve appartenere a:
- una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne - maggiorenne)
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile;
- studente se maggiorenne.
- un nucleo familiare con ISEE in corso di validità (il valore Isee deve essere determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/13. Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dairart. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: - Il minore in affidamento e collocato presso comunità é considerato nucleo familiare a sé stante. - Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocate presso comunità poiché in tal caso il minorenne é considerato nucleo familiare a sé stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facolta del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo);
- Da 0 a 15.748,78 (fascia 1);
- Da 15.748.79 a 20.000,00 (fascia 2)
- Lo studente deve:
- essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;
- avere la residenza in Basilicata;
- Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di 11° grado;
- La spesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche (tipologia "B") può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione (fino al II anno della scuola secondaria di secondo grado);
- Per consentire un più equo accesso al benefìcio, il contributo per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche (tipologia “B”) non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico;
Possono accedere al benefìcio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo.
Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto gli anni precedenti il contributo.
Art. 3 - Importi del contributo
Tipologia "A"
- Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa;
- Per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra la spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 60% della spesa sostenuta e documentata;
- La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili;
Tipologia "B"
- Il richiedente deve dimostrare una spesa uguale o superiore ad € 200,00 per la 1° fascia (da 0 ad 15.748,78) e €. 150,00 per la 2° fascia (da 15.748,79 a 20.000,00), attraverso la presentazione di documentazione contabile che non deve essere precedente al 1° settembre 2020;
Art. 4 - Cumulahilità con altri contributi
- Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero;
- In ogni caso il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;
- Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.
Art. 5 - Procedimento
Il richiedente:
- a. dovrà compilare il modulo di richiesta allegato al presente Avviso e consegnarla aH’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarico entro e non oltre il delle ore 18,00 del 16 Dicembre 2020 allegando:
- Copia delle fatture/scontrini di acquisto dei libri di testo (azione A);
- Copie delle fatture/scontrini per gli acquisti relativi all'azione B;
- Copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia ISEE in corso di validità.
Art. 6 - Cause di esclusione dal contributo
- sono cause di esclusione dal contributo:
- la compilazione della domanda in difformità di quanto previsto dal bando;
- la compilazione errata e/o incompleta della domanda;
- l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- il tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 e ss del codice civile;
- lo studente iscritto (se maggiorenne);
- l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare ;
- -superiore ad € 15.7478,78 (fasciai )
- superiore a € 20.000,00 (fascia2)
- il non sostenimento della spesa o la spesa di tipo non ammissibile.
- Il richiedente dovrà conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo; se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporterà la revoca del contributo e la relativa richiesta di restituzione dello stesso.
Art. 7 - Controlli della veridictà delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà:
- se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta;
- se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.
Art. 8 - Tutela della privacy:
- Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e T Amministrazione comunale vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), del decreto legislativo 10 Agosto 2018 n. 101 di adeguamento del decreto legislativo 196/2003 e secondo le finalità connesse all'espletamento del bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati daranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il titolare del dati è la Regione Basilicata, il Responsabile del Trattamento è il Dirigente prò tempore dell'ufficio Sistema Scolastico e Universitario.
- Il Comune, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate, il Comune assumerà, per la tipologia "A" la titolarità esclusiva del trattamento dei dati.