Anno 2020 N. 50
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE BASILICATA
Potenza, 25 maggio 2020
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Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:
- nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
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Speciale Sommario:
ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Ordinanza 25 maggio 2020, n.24
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. pag.1
Speciale N. 50 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25/05/2020 1
REGIONE BASILICATA
Ordinanza 25 maggio 2020, n.24
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33.
REGIONE BASILICATA
0RDINANZA n. 24 del 25 maggio 2020
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Di posizioni ai sen i deU'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Minislro della sanità può emellere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché 'nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa ri pettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale" ;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e succes ive modificazioni e integrazioni recante " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. ";
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in ca o di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le mede ime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
REGIONE BASILICATA
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organi mi di referenza o assistenza, spetta allo fato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale intere samento di più ambiti territoriali regionali"·
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in base al quale all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "l. In ca o di emergenze sanitdrie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spella allo tato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale intere samento di più ambiti territoriali regionali 11
VISTA la le gge regionale 1° febbraio 1999 n. 3 recante " Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al ervizio anitario regionale", ed in particolare l' articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente ali emanazione di ordinanze in materia di igiene di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008 n. 12 recante riassetto organizzati o e territoriale del ervizio sanitario regionale·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza di cui ali articolo 1 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
VISTA I ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020·
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all' ins orgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante "Di posizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 ";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'l l marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19" ;
VISTA l ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ";
VISTA l'ordinanza del Ministro della alute del 22 marzo 2020, recante " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge Lione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante 'Misure urgenti per fronteggiare i'emergenza epidemiologica da COVID-19' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79·
VISTO l'articolo I comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 ove si stabilisce che: "i . Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del viru COVID-19, su specifiche parli del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono es ere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 3I luglio 2020, termine dello lato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l 'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l 'andamento epidemiologico del predetto virus." e al comma 2 prevede le misure eh possono es ere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifich parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , in base al quale "Le misure di cui al 'articolo i sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini tro della salute, enti/i il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interes ate, nel caso in cui riguardino e elusivamente una regione o alcune specifiche regioni , ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al pre ente comma possono essere altresi adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Mini tro della difesa, il Mini tro del!'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico cientifico di cui al!'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";
VISTO l'articolo 3 comma l del predetto decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 ove si stabilisce che: ' elle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ali'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente ne/!'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per L'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altre ì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. '·
RICHIAMATO l' artic olo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 "possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni ;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- /imitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omi is) ";
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OM ) ha formalmen te espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allaimanti di diffusione e gravità del vuus;
PRESO ATTO dell evolversi della situazione epidemiologica del carattere particolarmente diffusivo dell epidemia dell incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati aU Organizzazione Mondia1 della Sanità (OMS) e in particolare del fatto che l 11 marzo 2020 l ' OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l'esigenz.a di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 in base al quale " J. L'efficacia delle disposizioni dei decreli del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previ te dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanzadel 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l O aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l 'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul!'intero territorio nazionale' avente efficacia fino al 4 maggio 2020 e in base al quale in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'int ro territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DP M adottati in data 8 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020 data di entrata in vigore del pr detto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previst dalle ordinanze del Ministro della salute dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni·
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020 n. 15 (" ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma I , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. onferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio anitario per evitare la diffusione del COVJD -19" ), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle
predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti da ll' a rticolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (" 13 aprile 2020");
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020 17 (" ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai ensi dell'articolo 3, comma I , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 33, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio anitario per evitare la diffusione del OVJD -19" ) con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiarnat nell ordinanza 3 aprile 2020 n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanz ai medesimi limiti temporali
REGIONE BASILICATA
previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O a prile 2020 ("3 maggio" );
VISTO l articolo 8, comma 3, del d creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O aprile 2020 in base al quale "Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. "·
CO SIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio 'cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Con iglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del onsiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri J J marzo 2020, il decreto del Pre idente del onsiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del on iglio dei
ministri 1° aprile 2020. ",·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante
' Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le cui disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1O comma 1, si applicano "dalla data del 4 maggio 2020 in ·o tituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (. ..)";
COSIDERATO che ai sensi dell' artico lo 1 comma I, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O aprile 2020, sono "consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate e igenze lavorative o situazioni di neces ità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le per one fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente i trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni po lamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze" ;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 all articolo 1 comma I lett. a) prevede che " in ogni caso, è fallo divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostar i, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano , salvo che per comprovate esigenze lavorative , di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro pre so il proprio domicilio, abitazione o re idenza " e ripristinando la possibilità non prevista dal! articolo I comma I lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I O aprile 2020, del rientro pres o .il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Pre idente del onsiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all' articolo 1, comma l lett. a), diversamente da quanto previsto dall' a rticolo l comma 1 lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di " spostamentoverso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze" ;
CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lett.
- a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 a decorrere dal 4 maggio 2020 è consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese·
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1 tea. a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di " ogni spo lamento verso abitazioni diver e da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza" ;
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l' estensione territoriale nazionale pr suppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scienti fico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario fermo che, allo stato l'evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da 'AR -C oV-2 in progressiva riduzione·
CO SIDERATO l' evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale e ritenuta prevalente I esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l'abitazione dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui ali articolo 1, comma l lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA la precedent ordinanza 29 aprile 2020 n. 20 ("Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sen i dell'articolo 3, comma I , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative ali'ingressodelle persone fi iche in Basilicata" );
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesso al rischio di diffusione da COVJD- 19;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui ali'allegato 1O del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini tri del 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante " Ulteriori mi ure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ' ed in particolare le disposizioni dell'a11icolo 1, comma 16 ove si dispone che "i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, al/ 'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Proiezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all'andamenlo della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabilili con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozionedei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al!'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. ",·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio ull'intero territorio nazionale" · ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all'allegato 10 del medesimo nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della onferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui ali'allegato 17 del medesimo decreto ;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito Io svolgimento delle attività economiche produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali alve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione ·
VISTA la precedente ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020 con la quale sono state consentite le attività ivi specificate, nel rispetto delle Linee Guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Confe renza delle Regioni e delle Province autonome e richiamate come allegato n. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTE le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produrti e approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-le gge 16 maggio 2020, n. 33 recante' Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19' con le quali sono state aggiornate e quindi sostituite le Linee Guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonom e richiamate come allegato n. 17 del decreto del Presidente del onsiglio dei Ministri 17 maggio 2020, e in parte integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far ripartire l ' ese rcizio·
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell AIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi ali articolo 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l' andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data 24 maggio 2020 dalla Protezion civile regionale la situazione del contagio da COVID-19 registra tredici ricoverati osp dalieri positi i e un ricoverato in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell'offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture de!Je attività economiche e di ripre a di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO con riferimento alle attività non ancora avviate alla data del 24 maggio 2020 e oggetto delle Linee Gujda summenzionate che considerate le analisi svolte dalla Task-force sanitaria regionale anche sulla base delle risultanze dei dati forniti dal Ministero della salute, la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 è da qualificarsi come a basso rischio e che la ripresa di alcune attività di cui al presente provvedimento - sino ad ora non consentite nelle more dell' ulteriore verifica e miglioramento della situazione epidemiologica - si presentano pertanto come compatibili con l andamento della situazione epidemiologica, e pertanto tali da non incidere sulla djffusione del contagio da COVID-19 a condizione del rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche ed operative delle richiamate Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra una curva media dei contagi orientata al ribasso e un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l' ind icato re R0 (erre con zero), pari a 0,27 il qu ale , allo stato, rappresenta uno dei valori più bassi dell'intero territorio nazionale ;
VISTO l'articolo 1 comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33· emana la seguente
ORDINANZA
Art.1
(Modifiche al/ 'ordinanza 17 maggio 2020, n. 22 e ulteriori disposizioni)
- 1. All'ordinanza 17 maggio 2020, n. 22, l' articolo 4 è sostituito dal seguente :
"Art. 4
(Misure in materia di attività sportiva e altre dispo izioni)
- Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati ai sensi dell articolo l comma I lett. e) del decreto del Pr sidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
- Ferma la sospensione delle attività di cui al comma 1, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite nell'ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazional italiano ( O I) dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l'atti ità sportiva e di almeno un metro per altre attiv ità. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura deU Ufficio per lo port della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato Olimpico azionale Italiano ( ONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sentita la Federazione Medico partiva Italiana (FMSI) le Federazioni portive azionali, le Discipline portive Associate e gli Enti di Promozione partiva.
3.E consentita l'attività sportiva e l'attività motoria alt' aperto purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per 1 attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti , e nel rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonom , ai sensi de ll' articolo 1 comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 allegate al presente provvedimento e dei principi contenuti nelle linee guida naziona li.
- L attività sportiva di base e l attività motoria in g ner ai sensi dell'articolo comma 1 teti.fJ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020,
è cons ntita anche nelle strutture negli impianti n i centri o circoli sportivi, piscine, palestre centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell' individuo attraverso l' ese rcizio fisico pubbliche e private nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza a sembramento nonché nel puntuale risp tto d Jle indicazioni tecniche e operative definite nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ' della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui ali'allegato 17 del decreto del Presidente del onsiglio dei Ministri 17 maggio 2020 come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell ' articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all allegato 1O del predetto decreto.
- E' consentita, nell'intero territorio regionale la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentita la nautica da diporto su mezzi privati .
- con entito, nell' intero territorio regionale in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghia! (cd."Sus scrofa Linnaeus") sull intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero , in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia fermo restando l osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
- E' consentita , nell'intero territorio regionale nel rispetto della vigente disciplina, l' attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, compresa l' attività del servizio di custodia fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Sono consentite nell'intero territorio regionale le attività turistiche degli stabilimenti balneari sulle spiagge libere e le altre attività a :finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacua le. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il risp tto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l'applicazione delle ' Linee Guida per la riape1tura delle attività economiche e produttive" della onferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 di cui ali allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e comunque in coerenza con i criteri di cui ali allegato IO del predetto decreto. E consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di dis tanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralbergbiere, bed & breakfast, agriturismi, campeggi e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1 lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, comunque nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 di cui ali allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla onferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi d ll'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del predetto decreto.
1O. Sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali (ad ecc zione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni).
- Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi nel rispetto del distanziamento sociale del divieto di assembramento e nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell articolo 1, comma 14, d l decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, allegate al presente provvedimento , e dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
- E' consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche e comunque dell'attività escursionistica a piedi in natura e nell aria aperta, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali atti ità devono svolgersi nel rispetto delle "Linee guida p r la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza dell Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell' articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provved imento.".
- All'ordinanza 22 maggio 2020, n. 23, è soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
- Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base ali ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dall'allegato della predetta ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, sono soggette alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive' approvate il 22 maggio dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome ' ai sensi dell'articolo I comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 allegate al presente prov edimento.
Art. 2
(Disposizioni finali)
- alvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti de ll' articol o 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazion sia commessa nell'esercizio di un attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell attività da 5 a 30 giorni.
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa rinvio alle di posizioni del decreto del Presidente del Consiglio d i Minjstri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
- La presente ordmanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma
16 d 1 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e ali CI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 26 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, salvo successivo provvedimento in ragione dell'andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
- La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive le trovate nel Bollettino ufficiale n. 50 allegato a questo articolo.