Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020.

OGGETTO', ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117, comma terzo, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” ove si dispone che “z7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale

VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ove si prevede che "7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, cu i al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo

dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 "Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante “Gestione dell’emergenza di rilievo nazionale”;

TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale, e 1’11 marzo ha dichiarato quella da COVID-19 una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

VISTA la circolare n. 6337 del 27 febbraio 2020 del Ministero della salute, che fornisce precisazioni in merito all’ordinanza del predetto Ministero del 21 febbraio 2020

VISTA l’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri 2 Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”',

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante: “Misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), del DCPM 8 marzo 2020 che dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all’allegato 1 lettera d) del predetto DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall’organizzazione Mondiale della Sanità, il “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTA l’ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione aH’emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed, in particolare, l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di n J

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'l 1 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 "Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che 1’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS ha dichiarato che "il COVID-19può essere caratterizzato come una pandemia

CONSIDERATO che al 21 marzo 2020, in base ai dati pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nel sito dedicato al focolaio da nuovo coronavirus, si afferma che tutti i Paesi UE sono interessati dalla trasmissione locale del virus, e che secondo la Valutazione del rischio (risk assessment) dell’ECDC il rischio di sviluppare malattie gravi associate all’infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini dei Paesi UE, il rischio che si verifichi trasmissione comunitaria all’interno di detti Stati e che nelle prossime settimane si verifichi una trasmissione diffusa e sostenuta di COVID-19 è attualmente molto alto;

CONSIDERATO il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante, all’articolo 1, “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, tra cui il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, nonché il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

RICHIAMATO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ove si dispone che "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l’epidemia da COVID-19 in ambito regionale, con una crescita esponenziale dei casi e focolai di infezione accertati, necessita l’adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemie da COVID-19;

CONSIDERATO che i succitati provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori nazionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l’assunzione senza indugio di ulteriori misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica in atto, volti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela del diritto alla salute della collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Ulteriori misure urgenti di contenimento dell'emergenza per prevenire la diffusione dell’epidemia
da COVID-19)

  1. A1 fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio epidemiologico, con decorrenza immediata è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute.
  2. La violazione di quanto disposto al comma 1 della presente ordinanza comporta l’obbligo immediato, per il trasgressore medesimo, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario esteso a tutti i conviventi. Lo stato di isolamento dura per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e con l’obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
  3. Su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei seguenti casi:
  4. comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
  5. situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;
  6. spostamenti per gravi motivi di salute.
  7. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 22 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Art 2

  1. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti, ed all’ANCI per l’invio ai Comuni.
  2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
  3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
  4. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
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