Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 21 Il comma 1, art. 21 della Legge 18 giugno 2009 - n. 69, prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 - 30 marzo 2001, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le retribuzioni annuali, i Curricula Vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonchè di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.